{"id":41,"date":"2010-06-19T17:15:02","date_gmt":"2010-06-19T15:15:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.forlex.it\/blog\/?p=41"},"modified":"2019-11-02T21:49:14","modified_gmt":"2019-11-02T20:49:14","slug":"la-cultura-delle-regole","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/2010\/06\/19\/la-cultura-delle-regole\/","title":{"rendered":"La cultura delle regole"},"content":{"rendered":"<h3 style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">L\u2019Hacking,\u00a0 il gioco tra guardie e ladri e la computer forensic<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"justify\">Questo scritto \u00e8 il frutto di una\u00a0 riflessione scaturtita dalla partecipazione al corso dedicato alla computer forensic che, per la prima volta in Italia, ha visto il diretto coinvolgimento delle istituzioni (Universit\u00e0 di Camerino e Ministero dell\u2019Interno), Una iniziativa che ha attinto dalle\u00a0 conoscenze scientifiche universitarie proposte dal corso di laurea in Informatica e, passando attraverso l\u2019esame degli aspetti giuridici, ha tentato una coniugazione e con l\u2019esperienza che la Polizia Postale ha maturato nel porsi in prima linea nel contrasto alal criminalit\u00e0 informatica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La formula usata per l\u2019iniziativa \u00e8 quella del \u201ccorso per l\u2019aggiornamento professionale\u201d ma\u00a0 ci si augura che l\u2019esperienza si consolidi\u00a0 poich\u00e9, come vedremo, \u00e8 una realt\u00e0 che richiede attenzione ed impegno.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Alcuni casi \u2026per \u00a0introdurci al problema<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra il diletto e la volont\u00e0 di tenermi aggiornato, in una torrida domenica d\u2019estate, mi aggiravo tra i giornali acquistati in edicola e la solita scorreria\u00a0 su internet in cerca di\u00a0 notizie. \u00a0Due cose\u00a0 hanno attirato l\u2019attenzione e provengono da due \u201cfonti\u201d di sicuro interesse per tutti coloro che si interesano delle tecnologie informatiche.\u00a0Punto Informatico di venerd\u00ec 23 giugno 2006 (rimane in prima pagina sino al luned\u00ec)\u00a0 che riprende <a href=\"http:\/\/punto-informatico.it\/p.aspx?id=1538595&amp;r=PI\">la notizia<\/a> che l\u2019Avv. Andrea Monti, con la solerzia e la straordinaria sensibilit\u00e0 che lo contraddistingue,\u00a0 ha diffuso alla \u201ccomunit\u00e0 dei giuristi informatici\u201d\u00a0 e a\u00a0 quelli che si interessano di tecnologie informatiche.\u00a0Si tratta della <a href=\"http:\/\/www.ictlex.net\/index.php\/2006\/05\/30\/trib-chieti-sent-n-17505\/\">sentenza del Tribunale di Chieti<\/a> che ha ad oggetto la modalit\u00e0 di acquisizione delle prove nei reati informatici. Nel caso di cui si \u00e8 occupato il\u00a0 Tribunale chiedtino il giudice si i \u00e8 fermato \u2013 pronunciando l\u2019assoluzione ex art 530\/2 co c.p.p.\u00a0 \u2013 di fronte alla circostanza per cui l\u2019autorit\u00e0 inquirente aveva proceduto \u00a0senza \u201csenza alcuna formale acquisizione di dati e senza alcuna verifica circa le modalit\u00e0 della conservazione degli stessi allo scopo di assicurarne la genuinit\u00e0 e l\u2019attendibilit\u00e0 nel tempo.\u201d \u00a0\u00a0In buona sostanza vi era stata acquisizione di file di log da parte della PG tramite mera consegna dei dati da parte dell\u2019internet provider.\u00a0La sentenza\u00a0 raggiunge le sue conclusioni ma lascia inevaso un interrogativo di fondo per cui \u00e8 lecito domandarsi se il giudicante si sia posto nell\u2019ottica di individuare quali siano le\u00a0 corrette procedure per l\u2019acquisizione del\u00a0 dato informatico necessario per l\u2019accertamento della penale responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019altra notizia viene da una rivista che, in pochi anni, \u00e8 \u00a0\u00a0\u00a0diventata uno strumento cult\u00a0 per quanti si interessano di Haking. Nel n. 103 (15-19 giugno 2006) Haker Journal troviamo un articolo, dal titolo \u201c Un file scaricato, la polizia in casa\u201d, ed in esso si evoca \u00a0la condizione giudiziaria e\u00a0 psicologica \u00a0in cui si incorre nel ipotesi che, per un solo file scaricato, dalla rete di cui non si ha piena\u00a0 consapevolezza del contenuto, di cui solo dopo ci si avvede che ha contenuto pedopornografico, ci si possa trovare la polizia alla porta. Da qui il pratico consiglio di disattivare la cartella shared di emule e di usare quanto pi\u00f9 possibile <a href=\"http:\/\/tor.eff.org\/index.html.it\">Tor<\/a>. \u00a0La finalit\u00e0 che si propone l\u2019articolista, evidentemente, \u00e8 quello di segnalare \u2013 con toni preoccupati e allarmanti \u2013 le possibili aberrazioni che possono determinarsi \u00a0da un approccio non adeguatamente approfondito delle implicazioni che scaturiscono dal \u201cmaneggiare\u201d strumenti tecnologici collegati in rete.\u00a0Lo scritto in commento fa riferimento alla notizia apparsa \u00a0su <a href=\"http:\/\/punto-informatico.it\/p.aspx?id=1481763&amp;r=PI\">Punto Informatico<\/a>\u00a0 di venerd\u00ec 12 maggio 2006\u00a0 dove un cittadino ebbe a segnalare, a causa di file scaricato una sola volta, la grave serie di inconvenienti cui \u00e8 stato soggetto ma ancora pi\u00f9 della segnalazione merita un poco di attenzione il commento della redazione di punto informatico che di seguito si riporta.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; text-align: justify;\">\u201c<em>la tua non \u00e8 la prima testimonianza del genere che arriva a Punto Informatico ma \u00e8 un ulteriore caso che sottolinea <u>l&#8217;assoluta urgenza di informazione e alfabetizzazione informatica e tecnica presso la magistratura italiana<\/u>.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>S<\/em>e la PolPost dimostra in questi casi una forte professionalit\u00e0, sono i magistrati che ordinano certe operazioni a doversi far carico di conoscere nei dettagli, anche quelli pi\u00f9 tecnici ed ostici, ci\u00f2 su cui si trovano ad indagare. Questo perch\u00e9 anche solo le indagini, se mal indirizzate, possono provocare danni incalcolabili alla vita di ciascuno.\u00a0Alle spalle dei magistrati, per\u00f2, ci sono leggi, come quella sul pedoporno approvata sul finire della scorsa legislatura, che sembrano proprio studiate per dar adito a questo genere di operazioni, paradossali nel loro compiersi e gravissime nelle loro conseguenze.\u00a0Pubblichiamo la tua testimonianza nella speranza che serva a tutti per comprendere quale sia oggi lo stato del Diritto in questo paese e per mobilitarsi subito perch\u00e9 siano approvate norme e procedure (neppure il backup!!) di garanzia e tutela del cittadino.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La Giustizia e il suo \u201cmaneggiare\u201d \u00a0l\u2019informatica<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi due spunti, presi tra tanti che potrebbero essere elencati, tratteggiano uno \u00a0scenario che all\u2019occhio dei non esperti \u00a0potrebbe fare pensare \u00a0\u00a0che in internet vada in scena una sorta di inseguimento\u00a0 tra guardie e ladri, quasi come il famoso film di Tot\u00f2 ed Aldo Fabrizi (affidandoci ad un po\u2019 di sana ironia!) \u00a0Notizie come quelle \u00a0\u00a0richiamate poc\u2019anzi\u00a0 vanno ad accumulare un armamentario tra gli operatori della giustizia\u00a0 che l\u2019avv. Andrea Monti, nel 2003 \u2013 appena tre anni fa \u2013 su ICTLex (<a href=\"http:\/\/www.ictlex.net\/index.php\/2003\/02\/10\/attendibilit-dei-sistemi-di-computer-forensic\/\">ICT-Security n.ro 9 del 10-01-03<\/a>) descriveva\u00a0 rimarcando come i PM di solito sostengono \u00a0che \u201c <em>siano\u00a0 ritenute prove\u00a0 i log di server inviati via fax dal provider, stampe di home page, stampe di e-mail (nemmeno firmate digitalmente), stampe di sessioni di chat contenuti di supporti di memorizzazione utilizzati dagli accertatori prima di apporre i sigilli, contenuti di supporti sequestrati ma non sigillati, reportistiche generate da tool proprietari di computer forensic, per di pi\u00f9 utilizzati su supporti acquisiti in modo non rigoroso,\u201cperizie\u201d d\u2019ufficio predisposte da \u201cconsulenti\u201d privi di formazione specifica nel settore della digital evidence e, in qualche caso, nemmeno laureati o laureati in materie non tecniche,relazioni di servizio sui contenuti di un sito remoto predisposte da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria privi di competenze specifiche, identificazione di un soggetto solo tramite userid e intestazione della eventuale utenza telefonica impiegata per il collegamento in rete.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre il nostro autore prosegue la disamina per denunciare che capita con \u201cfrequenza che i magistrati giudicanti (che probabilmente non vogliono \u201csprecare\u201d il \u201clavoro\u201d fatto durante le indagini) ritengano attendibili queste \u201cprove\u201d e su di esse basino le loro decisioni. Superando con un atteggiamento basato sul principio del libero convincimento del giudice i dati tecnici \u2013 che pure dovrebbero condurre all\u2019inutilizzabilit\u00e0 di informazioni cos\u00ec malamente raccolte.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella sua riflessione il collega Monti non prende in considerazione l\u2019atteggiamento assunto da noi difensori e mi permetto a riguardo di fare alcune sottolineature.\u00a0Nel vecchio codice processuale penale, ove le prove venivano formate nella fase istruttoria, l\u2019attivit\u00e0 del difensore veniva descritta come \u201cdifesa accovacciata\u201d. In buona sostanza l\u2019avvocato\u00a0 andava alla ricerca tra le carte del\u00a0 fascicolo per cercare \u201cla falla\u201d della costruzione accusatoria formata dal PM.\u00a0L\u2019atteggiamento assunto dai difensori quando si occupano di fattispecie di reato che involgono la conoscenza delle tecnologie informatiche assomiglia molto alla \u201cdifesa accovacciata\u201d di cui ho fatto cenno.\u00a0In verit\u00e0, bisogna ammetterlo, la differenza si gioca tutta sulla scarto di\u00a0 conoscenza di nozioni di tecnologia informatica che l\u2019avvocato pu\u00f2 mettere in campo, sollevando eccezioni della piu\u2019 disparata natura, giocando una sorta d\u2019effetto \u201csorpresa\u201d\u00a0 per smarcare il cliente \u00a0dalle accuse.\u00a0Per altro verso, ove l\u2019avvocato non fosse munito di appropriate conoscenze scientifiche, si apre sovente l\u2019abbrivio verso procedimenti alternativi o direttamente del patteggiamento.\u00a0Il contendere spesso si incentra sulla natura\u00a0 della <em>digital evidence<\/em> e se questa in sede istruttoria possa ritenersi o meno un atto irripetibile, ci\u00f2 si lega alla immaterialit\u00e0 \u00a0delle tracce e dei dati informatici Ad esempio, problemi si pongono sulla applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 253, comma 2, c.p.p. in materia di sequestro probatorio che comprende quale corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato \u00e8 stato commesso.\u00a0La giurisprudenza \u00e8 ancora oscillante \u00a0nel riconoscere al computer, alternativamente, la qualit\u00e0 di corpo del reato, di mezzo attraverso il quale viene consumata l\u2019azione criminosa e di cosa pertinente al reato in quanto elemento esterno previo esame del quale pu\u00f2 essere dimostrato il fatto (preparazione ed esecuzione del crimine) nel suo complesso<a title=\"_ftnref1\" href=\"index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=29#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><!-- [if !supportFootnotes]--><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial; letter-spacing: -0.25pt;\">[1]<\/span><\/span><!--[endif]--><\/span><\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allora, siamo convinti che possa durare a lungo un simile complessivo atteggiamento con una materia cos\u00ec sfuggente? \u00a0Le dinamiche relazionali\u00a0 tra gli operatori di giustizia per quanto riguarda la <em>digital evidence<\/em> possono continuare ad essere improntate \u00a0? Possiamo permetterci che il dibattito si risolva nella ricerca di \u201cfalle\u201d di sistemi tecnologici e giuridici \u00a0\u00a0\u00a0o di come sfuggire da equivoci controlli?\u00a0L\u2019innovazione tecnologica ci ha proiettato \u00a0in un \u201cluogo\u201d per descriverle il quale si \u00a0\u00a0ricorre alla \u00a0similitudine\u00a0 perch\u00e9 ancora non si conoscono i confini, i contorni \u00a0di identificazione ma nel contempo \u00a0si sono moltiplicate le possibilit\u00e0 di libert\u00e0 e di conoscenza.\u00a0Come rovescio della medaglia ci spaventa \u00a0la consapevolezza che in quel \u201cluogo\u201d si confrontano e si scontrano forze, interessi e conflitti che parevano relegati alla genialit\u00e0 di alcuni film di fantascienza o a fantasie futuriste com\u2019\u00e8 stato ad esempio\u00a0 il famoso film \u201cwar games\u201d.\u00a0Occorre allora \u00a0uno sforzo per contribuire a fare chiarezza: \u00a0l\u2019obbiettivo comune non pu\u00f2 essere altro che quello di identificare i confini della legittimit\u00e0 e dell\u2019illegitttimit\u00e0\u00a0 in un territorio in molta parte inesplorato che richiama l\u2019anelito alla libert\u00e0 ed alla conoscenza ma nel contempo occorre vigilare perch\u00e9 non s\u2019annidi una oscura volont\u00e0 di sopraffazione\u00a0 e di controllo, di limitazioni.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La scientific evidence, \u00a0la computer forensic e la sindrome della \u201cscatola nera\u201d.<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">In uno scritto<a title=\"_ftnref2\" href=\"index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=29#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial; letter-spacing: -0.25pt;\">[2]<\/span><\/span><\/span><\/a> del 1996\u00a0 Taruffo denunciava la \u201ctradizionale avversione dei giuristi verso questioni che implicano conoscenze metagiuridiche;\u00a0probabilmente ha influito l\u2019idea che la scientificit\u00e0 della prova sia una questione che interessa solo il consulente tecnico, sicch\u00e9 non sarebbe giuridicamente significativa. La non frequente giurisprudenza, dal canto suo, si limita ad enunciazioni piuttosto generiche e talvolta discutibili . \u201c\u00a0<span style=\"line-height: 1.5;\">L\u2019autore richiamava l\u2019attenzione (si rimarca, dieci anni fa) per segnalare che, contrariamente a quanto avveniva in Italia, negli USA, gi\u00e0 da tempo, \u00a0si era verificata l\u2019esplosione delle <\/span><em style=\"line-height: 1.5;\">scientific evidence <\/em><span style=\"line-height: 1.5;\">.\u00a0<\/span>Le cronache degli ultimi anni \u00a0ci riferiscono di un sempre maggiore ricorso alle prove scientifiche nei processi penali e le forze dell\u2019ordine si sono attrezzate con la costituzione di reparti specializzati\u00a0Ebbene, per quanto riguarda le tecnologie informatiche, tutto quanto ad esse attiene, sia ai fini della giustizia civile sia a quelli penali, il ricorso alla <em>scientific evidence<\/em>\u00a0 diventa una imprescindibile necessit\u00e0.\u00a0Basti solo considerare che per la stragrande maggioranza della collettivit\u00e0 il computer e l\u2019informatica costituisce una sorta di \u201cscatola nera\u201d\u00a0 di cui si ignora totalmente i processi che in essa si compongono. A questa sindrome non si sottraggono la maggiore parte degli operatori di giustizia.\u00a0Chi invece \u00e8 in grado di capire che cosa avviene nella \u201cscatola nera\u201d e la padroneggia ha finito con l\u2019assumere, anche in conseguenza della c.d. informazione divulgativa, caratteri irreali che li ha confinati in spazi di pregiudizio, come se il dedicarsi allo studio ed alla conoscenza\u00a0 delle nuove tecnologie renda il soggetto di per se \u201cpericoloso\u201d.\u00a0La confusione anche terminologica per individuare e distinguere l\u2019Hacker \u00a0dai Craker o i Lamer \u00e8 cosa nota ma \u00e8 necessario tenere conto dei significati che vengono da un importante movimento culturale che ha al centro delle attenzioni la libert\u00e0 dei cittadini e dei suoi diritti fondamentali.<a title=\"_ftnref3\" href=\"index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=29#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><!-- [if !supportFootnotes]--><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span style=\"font-size: 10pt; font-family: Arial; letter-spacing: -0.25pt;\">[3]<\/span><\/span><!--[endif]--><\/span><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta solo da osservare che siffatta dinamica \u00a0non \u00e8 nuova nella storia dell\u2019uomo, sembra una ripetizione le vicende degli antichi alchimisti che, guarda caso, sono stati, tra l\u2019altro, i padri della\u00a0 moderna chimica\u2026anche in questo modo la scienza ha mosso\u00a0 suoi passi.\u00a0Gli elementi di similitudine sono molti ma non si pu\u00f2 evitare di segnalare la funzione che gli Hacker finiscono con l\u2019assumere concorrendo all\u2019accrescimento collettivo della conoscenza.\u00a0Certo, ogni cosa assume \u00a0valore per l\u2019utilizzo ce ne viene fatto e quando si percepisce che quell\u2019utilizzo ha una valenza antigiuridica l\u2019ordinamento giudiziario deve essere in grado di saperne apprezzare pienamente la consistenza e gli effetti.\u00a0Per essere icastici nel rendere l\u2019idea della problematica possiamo dire che nell\u2019informatica il confine della legalit\u00e0 potrebbe essere scritto in una \u201criga di codice\u201d\u00a0 che si attiva in una recondita allocazione della memoria del computer; per questo, si ribadisce, la giustizia non pu\u00f2 prescindere dalla <em>scientific evidence\u00a0<\/em>Pi\u00f9 precisamente per quanto afferisce all\u2019informatica si parla di <em>digital evidence<\/em>\u00a0 ovvero di tutti quelli elementi conoscitivi e probatori che discendono dalla utilizzazione dei computers. Da qui, come \u00e8 noto, mutuando ancora una volta dalla esperienza americana, si parla e ci si riferisce alla <em>computer forensic<\/em>.\u00a0Della <em>computer forensic<\/em>, sino ad ora, in Italia si sono occupati\u00a0 dei privati, ditte che hanno ben comprese le possibilit\u00e0 di business, e gli organi di Polizia in presenza di una emergenza cui dare risposta. In tutto ci\u00f2 c\u2019\u00e8 ancora molto spontaneismo.\u00a0E\u2019 significativo che per la prima volta presso l\u2019Universit\u00e0 di Camerino si sia tentato un approccio per cos\u00ec dire \u201cistituzionale\u201d con il coinvolgimento diretto del Ministero dell\u2019interno.\u00a0 L\u2019obbiettivo non pu\u00f2 essere altro che dirigersi verso una crescita culturale che aiuti, in primis gli operatori giudiziari, ad uscire dalla sindrome della \u201cscatola nera\u201d.\u00a0Il percorso\u00a0 da seguire \u00e8 quello che deve condurre alla individuazione \u00a0migliori procedure\u00a0 che favoriscano la comprensione e l\u2019accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Ci\u00f2 implica che la prima urgenza riguarda la formazione di professionalit\u00e0 che possono essere spese\u00a0 nelle funzioni ausiliare e peritali del processo.\u00a0Abbiamo visto che l\u2019Avv. Monti ha posto l\u2019accento su come spesso in ambito processuale si ricorre a \u201cconsulenti\u201d privi di formazione specifica nel settore della <em>digital evidence<\/em> e, in qualche caso, nemmeno laureati o laureati in materie non tecniche,relazioni di servizio sui contenuti di un sito remoto predisposte da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria privi di competenze specifiche\u201d ma, si badi bene, si tratta di nuove professionalit\u00e0 che fino ad ora nessuno ha formato n\u00e9 si \u00e8 preoccupato di formare.\u00a0In questo senso l\u2019esperienza di Camerino \u00e8 da ritenersi unica e, pur in presenza di carenze inevitabilmente presenti in tutte le esperienze pionieristiche, ha cercato di coniugare le conoscenze scientifico informatiche, quelle giuridiche e quelle piu\u2019 specifiche che vengono dall\u2019ambito investigativo di cui sicuramente la PolPost sta facendo tesoro per essersi ricavato un ruolo di straordinaria importanza.<\/p>\n<h3>Per la crescita scientifica sulla computer forensic ocorre contribuire alla cultura delle regole<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta ancora \u00a0da superare la ritrosia del mondo giudiziario nei confronti dell\u2019apporto\u00a0 della <em>science evidence<\/em> e particolarmente della <em>digital evidence<\/em>, \u00a0Resistenza che non \u00e8 certo priva di giustificazione quando il \u00a0problema che si presenta agli occhi del giudicante \u00e8 di individuare i criteri \u00a0per distinguere il dato scientifico da quello pseudoscientifico \u00a0e su questo deve dare affidamento a quanto gli viene prospettato dai suoi ausiliari.\u00a0Interrogandomi sul punto la rete, ancora una volta, viene un aiuto ed ho trovato un sintetico quanto utile articolo: <em><a href=\"http:\/\/www.dialettico.it\/Diritto%20e%20filosofia%20della%20scienza%5B1%5D.pdf\">I rapporti conflittuali tra Diritto e Filosofia della Scienza. Giudice e consulente tecnico. di Serena Valeria Manzoli<\/a><\/em> di cui consiglio la lettura\u00a0L\u2019articolo ci \u00e8 utile perch\u00e9 in modo sintetico ma efficace fornisce un quadro dei rapporti tra il giudice ed il consulente tecnico e ci sottopone l\u2019esperienza della giurisprudenza america a proposito del c.d \u00a0caso Daubert trattato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti\u00a0I giudici americani individuano quattro criteri discretivi su cui fondare e qualificare i rapporti tra le conoscenze scientifiche e le necessit\u00e0 del giudizio, che di seguito si riportano, e nelle argomentazioni che conducono all\u2019individuazione di quattro punti si percorrono le posizioni di filosofi della scienza. La posizione non va certo esente da riserve o critiche ma si propone come \u00a0sforzo apprezzabile di affrontare il problema\u00a0Li si propone con sintetiche considerazioni per\u00a0 proporre e sviluppare un dibattito; magari sul nostro blog e\/ raccogliendo i contributi da ogni parte dovessero provenire.<\/p>\n<p><em><span style=\"font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;\">\u00a0<\/span><\/em><em>La teoria o la tecnica che stanno alla base della prova debbono essere controllabili e falsificabili.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019espressione \u00e8 riferita dai giudici nel fare riferimento ai filosofi della scienza e tra questi \u00a0Popper. E\u2019 il cuore della ricerca scientifica e quindi la sua verificabilit\u00e0 dei risultati raggiunti.<\/p>\n<p><em><span style=\"font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;\">\u00a0<\/span><\/em><em>Della tecnica dev\u2019essere nota o conoscibile la percentuale di errore.<\/em><\/p>\n<p>Pare ragionevole ritenere che un metodo \u00e8 tanto pi\u00f9 affidabile quanto pi\u00f9 \u00e8 bassa la sua percentuale di errore. Importantissima \u00e8 l\u2019acquisizione dei dati e la sua valutazione empirica.<\/p>\n<p><em>La teoria dev\u2019essere stata oggetto di pubblicazioni scientifiche.<\/em><\/p>\n<p>Si abbassa cos\u00ec la probabilit\u00e0 che ci si trovi di fronte ad un pseudoscienza e si concretizza a<\/p>\n<p><em>Sulla teoria deve esservi il consenso della comunit\u00e0 scientifica.<\/em><\/p>\n<p>La comunit\u00e0 scientifica sulla computer forensic \u00e8 tutta da costruire in Italia e pare di fondamentale importanza\u00a0 individuare \u00a0una relazione diretta e costante con il modo accademico \u2013 sia per quanto riguarda l\u2019informatica sia la criminologia e il diritto &#8211; oltre a quello giudiziario \u2013 organi di polizia, PM magistratura giudicante e avvocatura &#8211;<\/p>\n<p>Tra i partecipanti al corso di aggiornamento professionale alla <em>computer forensic<\/em> tenutosi a Camerino \u00e8 maturata la consapevolezza di dovere intraprendere un cammino, per questo ci si apre al dibattito con un sito cui tutti sono invitati ad esercitarsi alla cultura delle regole.<\/p>\n<p><!--[endif]--><\/p>\n<p class=\"MsoBodyText\" style=\"margin-left: 53.85pt; line-height: normal; text-align: center;\" align=\"justify\">Avv. Claudio Fraticelli \u2013 Foro di Macerata <a href=\"mailto:claudio.fraticelli@forlex.it\">claudio.fraticelli@forlex.it<\/a> <!--  document.write( '<span style=\"display: none;\">' );  \/\/--> <span style=\"display: none;\">Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo <!--  document.write( '<\/' ); document.write( 'span>' );  \/\/--> <\/span><\/p>\n<div align=\"justify\"><\/div>\n<div>\n<div align=\"justify\"><!-- [if !supportFootnotes]--><\/div>\n<div align=\"justify\"><!--[endif]--><\/div>\n<p class=\"MsoFootnoteText\"><a title=\"_ftn1\" href=\"index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=29#_ftnref1\" name=\"_ftn1\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><!-- [if !supportFootnotes]--><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span style=\"font-size: 8pt; font-family: Arial; letter-spacing: -0.25pt;\">[1]<\/span><\/span><!--[endif]--><\/span><\/a> Cass., sez. IV, 29 gennaio 1997, n. 4421, Patan\u00e9, CED 206639.<\/p>\n<p class=\"MsoFootnoteText\" style=\"text-align: justify;\"><a title=\"_ftn2\" href=\"index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=29#_ftnref2\" name=\"_ftn2\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><!-- [if !supportFootnotes]--><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span style=\"font-size: 8pt; font-family: Arial; letter-spacing: -0.25pt;\">[2]<\/span><\/span><!--[endif]--><\/span><\/a> MICHELE TARUFFO Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense in Rivista Trimestrale in diritto e procedura civile 1996 pag. 219 e ss.<\/p>\n<div id=\"ftn3\">\n<p class=\"MsoFootnoteText\" align=\"justify\"><a title=\"_ftn3\" href=\"index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=17&amp;Itemid=29#_ftnref3\" name=\"_ftn3\"><span class=\"MsoFootnoteReference\"><!-- [if !supportFootnotes]--><span class=\"MsoFootnoteReference\"><span style=\"font-size: 8pt; font-family: Arial; letter-spacing: -0.25pt;\">[3]<\/span><\/span><!--[endif]--><\/span><\/a> La letteratura a questo riguardo \u00e8 oramai copiosa. Ci si limita ad indicare due testi che si rutnegono significativi A. di Corinto e T. Tozzi \u2013 Acktivism \u2013 La libert\u00e0 nella maglia della rete e S. Williams Codice Libero \u2013 Free as in freedom che si occupa di Richard Stallman\u00a0 e del movimento che lo ha visto ra i fondtori e tra i maggiori animatori<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Hacking,\u00a0 il gioco tra guardie e ladri e la computer forensic Questo scritto \u00e8 il frutto di una\u00a0 riflessione scaturtita dalla partecipazione al corso dedicato alla computer forensic che, per la prima volta in Italia, ha visto il diretto coinvolgimento &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/2010\/06\/19\/la-cultura-delle-regole\/\"> <span class=\"screen-reader-text\">La cultura delle regole<\/span> Read More &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41"}],"version-history":[{"count":6,"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":46,"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41\/revisions\/46"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.forlex.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}